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Condizioni Generali di Contratto della Licharz GmbH

1. Informazioni generali

(1) Le seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano alle transazioni effettuate con aziende ai sensi dell’art. 14 del Codice civile tedesco (BGB). Le consegne e i servizi della Licharz GmbH e delle aziende a noi correlate ai sensi degli art. 15 ss. della Legge tedesca sulle società per azioni [AktG] (analoga) avvengono esclusivamente con l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Non accettiamo nessuna condizione che sia in contrasto o difforme dalle nostre condizioni di vendita, a meno che non ne avevamo approvato espressamente la validità. Le nostre condizioni di vendita sono valide anche nel caso in cui noi eseguiamo una consegna senza riserve al committente pur essendo a conoscenza di condizioni dell’acquirente che sono in contrasto o difformi.
(2) Eventuali accordi individuali pattuiti in singoli casi con l’acquirente (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGC. Salvo prova contraria, ai fini della definizione dei contenuti dei suddetti accordi, è determinante stipulare un contratto scritto o avere una conferma scritta da parte nostra.
(3) Eventuali dichiarazioni e segnalazioni giuridicamente rilevanti effettuate dall’acquirente relativamente al contratto (ad es. definizione delle scadenze, segnalazione di difetti, recesso o riduzione) devono essere realizzate per iscritto o in formato testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Rimangono impregiudicate le normative giuridiche concernenti la forma e altre prove, soprattutto in caso di dubbi circa la legittimità del dichiarante.

2. Offerta

(1) La nostra offerta è soggetta a modifiche e non è vincolante. Ciò si applica anche laddove avessimo fornito all’acquirente cataloghi, documenti tecnici (ad es. disegni, progetti, calcoli, conteggi), altre descrizioni del prodotto o documenti – anche in formato elettronico – sui quali ci riserviamo il diritto di proprietà e di copyright.
(2) L’ordine della merce da parte dell’acquirente rappresenta un’offerta contrattuale vincolante. Ove non diversamente indicato nell’ordine, abbiamo il diritto di accettare tale offerta contrattuale entro 10 giorni dalla ricezione da parte nostra.
(3) L’accettazione può essere da noi dichiarata all’acquirente per iscritto (ad esempio con la conferma dell’ordine) oppure con la consegna della merce all’acquirente.

3. Prezzi

(1) Ove non diversamente concordato nella nostra conferma dell’ordine, i nostri prezzi si intendono EXW (Incoterms ® 2010) più l’IVA legale, imballaggio escluso. A quest’ultimo è riservata una voce specifica sulla fattura.
(2) Laddove posteriormente alla stipula del contratto si registrasse un aumento delle imposte o di altri oneri che vanno a gravare sulla circolazione delle merci (ad es. dazi doganali, spese per il trasporto, tasse), noi abbiamo il diritto ad adeguare conformemente il prezzo se tali variazioni di costo non erano preventivabili al momento della stipula del contratto. Lo stesso si applica in caso di aumenti salariali e modifiche dei prezzi dei fornitori a monte non prevedibili al momento della stipula del contratto ed entrate in vigore a seguito di tale stipula.
(3) La conferma e il calcolo dei semilavorati avvengono sulla base dei pesi teorici.

4. Pagamento

(1) Ove non diversamente concordato nella conferma dell’ordine, le nostre fatture devono essere saldate entro trenta (30) giorni netti senza detrazione dalla data della fattura.
(2) Il pagamento mediante cambiale è consentito solo previo accordo esplicito. L’accettazione di una cambiale, così come di un assegno ha valore solo come pagamento salvo buon fine. Nel caso in cui il pagamento avvenga con assegno o cambiale, il committente deve farsi carico delle spese di cambio e di sconto.
(3) All’acquirente spetta il diritto di rifiutare la prestazione ai sensi dell’art. 320 BGB e di ritenzione solo nella misura in cui la sua rivendicazione sia stata constatata da una decisione definitiva o incontestata. In caso di difetti della fornitura, rimangono impregiudicati i diritti di controparte dell’acquirente, in particolare ai sensi dell’art. 9 delle presenti CGC.

5. Spedizione, termini della consegna, mora di accettazione

(1) La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo di esecuzione della consegna e di ogni eventuale prestazione successiva. La merce verrà inviata in un altro luogo di destinazione su richiesta e a carico dell’acquirente (vendita a distanza). Ove non diversamente concordato, siamo autorizzati a definire in prima persona il tipo di spedizione (in particolar modo l’azienda di trasporto, l’itinerario, l’imballaggio).
(2) I tempi di consegna vengono indicati con scadenze settimanali e sono da considerarsi fisse solo se espressamente concordate. Tutti gli obblighi di consegna sono da intendersi con riserva in caso di impossibilità di rifornimento. Il termine della consegna è considerato rispettato se allo scadere dello stesso è stata comunicata che la merce è pronta per la spedizione oppure se l’oggetto da consegnare ha lasciato il magazzino. Ove fossero necessari documenti progettuali, modelli, esempi o simili per l’esecuzione dell’ordine, il termine della consegna inizia solo dopo averli ricevuti in forma completa e corretta. Il termine della consegna verrà prolungato laddove emergessero ostacoli imprevisti al di fuori del nostro controllo, ad esempio malfunzionamenti, ritardi nella consegna di materiali fondamentali, nella misura in cui sia comprovabile che tali ostacoli influiscono considerevolmente sulla consegna dell’oggetto della fornitura. Il termine della consegna verrà prolungato a seconda della durata di tali misure e ostacoli. Laddove i ritardi che ne derivano superassero il periodo di sei (6) settimane, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda l’ambito di prestazione interessato. Non sono ammessi altri diritti di rivalsa in questo contesto.
(3) Ove l’acquirente fosse in mora nell’accettazione, non collaborasse oppure ove la nostra consegna fosse in ritardo per altri motivi di cui l’acquirente è responsabile, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio i costi di stoccaggio). A tal fine, calcoliamo un indennizzo forfetario pari allo 0,5% dell’importo della fattura per ogni settimana, a partire dal termine della consegna oppure, ove mancasse tale termine, dalla
comunicazione che la merce è pronta per la spedizione, oppure pari al 5% in caso di non accettazione della merce. Rimangono impregiudicati la dimostrazione di un danno maggiore e i diritti che ci spettano per legge (in particolar modo il risarcimento delle spese aggiuntive,
un indennizzo adeguato, la risoluzione); l’importo forfettario deve tuttavia essere riscattato con le ulteriori richieste monetarie. L’acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore all’importo forfettario suddetto.

6. Contenuto della fornitura

Il contenuto della fornitura sarà definito in linea generale per iscritto dalla nostra conferma dell’ordine. Ci riserviamo il diritto di effettuare consegne con il 10% in eccesso o in difetto rispetto alla quantità ordinata.

7. Trasferimento dei rischi, collaudo

(1) Se non diversamente indicato nella conferma dell’ordine, si concorda che la consegna avverrà EXW (Incoterms ® 2010). Ciò vale anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato da noi.
(2) Il rischio di caduta accidentale e di deterioramento accidentale della merce diventa a carico dell’acquirente al più tardi alla consegna della merce. Nella vendita a distanza, il rischio di caduta accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di incorrere in ritardi passa tuttavia a carico dello spedizioniere, del vettore o della persona o istituzione altrimenti designata ad effettuare la spedizione già con la consegna della merce. Laddove fosse concordato un collaudo, esso è determinante per il trasferimento dei rischi. Anche per tutto il resto, le disposizioni giuridiche concernenti i contratti d’opera si applicano ove fosse concordato un collaudo. La consegna o il collaudo sono equivalenti se l’acquirente è in ritardo con l’accettazione.

8. Riserva di proprietà

(1) Le merci consegnate rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti, anche futuri, a prescindere dal motivo legale. Quanto suddetto vale anche se singoli o tutti i nostri crediti sono stati inseriti su una fattura e il saldo è stato ricavato e legittimato.
(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere date in pegno a terzi, né cedute in garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti. L’acquirente deve informarci tempestivamente per iscritto laddove venga presentata una richiesta per l’apertura di una procedura di insolvenza oppure laddove terzi (ad es. pignoramenti) abbiano accesso alle merci di nostra proprietà.
(3) Il cliente ha il diritto di rivendere la merce riservata nell’ambito della normale attività commerciale. Tale diritto può tuttavia essere revocato nel caso in cui l’acquirente non adempia ai propri obblighi contrattuali. In tal caso, in particolar modo in caso di un ritardo di pagamento, abbiamo il diritto di ritiro dopo aver avanzato un sollecito e il committente ha l’obbligo di consegna. La revoca si considera pronunciata nel caso di cessazione dei pagamenti e/o laddove fosse stata presentata una richiesta per l’apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del committente.
(4) L’esercizio della riserva di proprietà e il pignoramento degli oggetti da noi forniti non sono da intendersi come un recesso dal contratto, salvo nostra dichiarazione scritta.
(5) In caso di rivendita, l’acquirente cede tuttavia fin da ora tutti i crediti pari all’ammontare del prezzo di acquisto concordato tra noi e l’acquirente, IVA inclusa, i quali emergono per il committente in virtù della rivendita, e indipendentemente dal fatto che la rivendita degli oggetti forniti sia avvenuta senza o a seguito di lavorazione.
(6) In caso di lavorazione, miscelazione o legatura delle nostre merci da parte dell’acquirente, la riserva di proprietà si estende ai prodotti da esse risultanti per il loro intero valore, tuttavia noi ne saremo considerati i produttori. Se in caso di lavorazione, miscelazione o legatura di merci di terzi il loro diritto di proprietà permane, noi acquisiremo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o legate. Per il resto, al nuovo prodotto risultante si applicano le stesse condizioni applicate alla merce sottoposta a riserva di proprietà.
(7) L’acquirente continua ad avere la facoltà di riscuotere il credito derivato dalla rivendita fino alla revoca dell’autorizzazione. Rimane tuttavia impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere i crediti in prima persona. Noi ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito finché l’acquirente non è in ritardo con i pagamenti, non presenta carenze nella sua efficienza e noi non rivendichiamo la riserva di proprietà nell’esercizio di un diritto ai sensi del par. (4). Ove tuttavia così fosse, noi possiamo esigere all’acquirente di informarci circa i crediti ceduti e i relativi debitori, di fornire tutte le informazioni necessarie alla riscossione, di consegnare i documenti corrispondenti e di comunicare ai debitori (terzi) la cessione. Su richiesta dell’acquirente svincoleremo a nostra discrezione i diritti di salvaguardia se e nella misura in cui il loro valore superi i nostri crediti del 10%.

9. Garanzia / Responsabilità civile

(1) Per i diritti dell’acquirente in caso di difetti del materiale e vizi giuridici (compresa la consegna errata e parziale, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio difettose) si applicano le disposizioni giuridiche vigenti, ove non fosse diversamente pattuito di seguito. I diritti di rivalsa del fornitore sono esclusi se la merce difettosa è stata sottoposta ad un’ulteriore lavorazione dall’acquirente o da un altro imprenditore, ad esempio con incorporazione in un altro prodotto.
(2) Il fondamento su cui si basa la responsabilità che noi ci assumiamo per i difetti è soprattutto l’accordo raggiunto sulla qualità della merce. Come accordo sulla qualità della marce sono valide tutte le descrizioni dei prodotti che sono oggetto del relativo contratto o che sono state da noi pubblicate (in particolar modo su cataloghi o sulla pagina iniziale del nostro sito). Laddove non fosse stata concordata la qualità, ai sensi delle norme previste dalla legge occorre valutare l’esistenza o meno di un difetto (art. 434, par. 1, fr. 2 e 3 BGB). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie).
(3) I reclami per difetti dell’acquirente presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti (artt. 377, 381 HGB). I reclami per difetti evidenti saranno presi in considerazione solo se presentati tempestivamente per iscritto (anche in formato testuale), indicando i giustificativi, i campioni, i documenti di trasporto, nonché il numero e la data della fattura, tuttavia al più tardi entro quattordici giorni dall’arrivo della merce; i difetti non riconoscibili durante l’ispezione dovranno essere notificati per iscritto entro lo stesso termine a decorrere dal momento della scoperta. Qualora l’acquirente non effettuasse un’ispezione corretta e/o non segnalasse i difetti, si esclude l’assunzione di responsabilità da parte nostra per i difetti non segnalati tempestivamente o correttamente ai sensi della disposizioni legali.
(4) L’acquirente deve fornirci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolar modo per consegnare la merce rifiutata a scopo di ispezione; la merce rifiutata può tuttavia essere rispedita esclusivamente previo nostro espresso consenso. In caso di una fornitura sostitutiva, l’acquirente ci deve restituire l’articolo difettoso ai sensi delle disposizioni legali. L’adempimento successivo non comprende lo smontaggio dell’oggetto difettoso o il suo montaggio se non eravamo originariamente obbligati a montarlo.
(5) Il ricorso alla garanzia si limita all’adempimento successivo. Le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento successivo, in particolar modo i costi per il trasporto, il viaggio, la manodopera e il materiale, nonché eventuali costi per lo smontaggio e il montaggio sono a nostro carico oppure li rimborsiamo sulla base delle disposizioni di legge se il difetto è effettivamente presente. In caso contrario, possiamo richiedere all’acquirente il rimborso dei costi sostenuti a seguito della richiesta ingiustificata di eliminare il difetto (in particolar modo i costi di ispezione e trasporto), a meno che non fosse possibile per l’acquirente riconoscere la mancanza di difettosità. In caso di mancato adempimento successivo, l’acquirente può richiedere a sua discrezione una riduzione del compenso o di recedere dal contratto. Ulteriori rivalse, in particolar modo per il rimborso di spese o danni dovuto a difetti o danni conseguenti, sussistono solo nell'ambito delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
(6) Ove non diversamente pattuito nelle presenti CGC, ci assumiamo la responsabilità per la violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni giuridiche. In caso di dolo e colpa grave, nell’ambito della responsabilità per colpa ci assumiamo la responsabilità del risarcimento danni, indipendentemente dalle motivazioni giuridiche. In caso di semplice negligenza, ci assumiamo la responsabilità - con riserva di uno standard di responsabilità più leggero in conformità alle disposizioni di legge (ad esempio per diligenza nei nostri affari) - solo per i danni risultanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute oppure per i danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento è un prerequisito per l’esecuzione conforme del contratto e sulla cui osservanza la controparte fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e verificatosi in modo tipico.
(7) Le limitazioni di responsabilità risultanti dalla summenzionata disposizione si applicano anche in caso di violazione degli obblighi da parte e/o a favore di persone per la cui colpa siamo responsabili ai sensi delle normative giuridiche vigenti. Esse non si applicano nel caso in cui abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce.
(8) Nel caso di una violazione degli obblighi non correlata alla presenza di difetti, l’acquirente può recedere dal o risolvere il contratto solo se noi siamo responsabili della violazione degli obblighi. Si esclude il libero diritto di recesso dell’acquirente (in particolar modo ai sensi dell’art. 648 BGB). Per il resto si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.

10. Prescrizione

(1) In deroga all’art. 438, par. (1), punto 3 del BGB, il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Ove fosse stata concordato un collaudo, il termine di prescrizione decorre a partire dal collaudo.
(2) Rimangono impregiudicati eventuali regolamenti speciali in materia di prescrizione (in particolar modo l’art. 438, par. (1), punto 1, par. (3), artt. 444, 445b del BGB).
(3) I suddetti termini di prescrizione della legge sulla compravendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell’acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l’applicazione del normale termine di prescrizione legale (artt. 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nel singolo caso. Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente ai sensi del punto (9), par. (6), frase 2 e frase 3, lett. (i) delle presenti CGC, nonché della Legge sulla responsabilità per danno dei prodotti cadono tuttavia in prescrizione esclusivamente allo scadere dei termini legali di prescrizione.

11. Luogo di adempimento e foro competente

Se non diversamente indicato nella nostra conferma d’ordine, il luogo di adempimento è Buchholz. Ove consentito dalla legge, il foro competente esclusivo è Neuwied. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio l’acquirente presso il suo foro competente generale.

12. Diritto applicabile

Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente sono disciplinate esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Legge sulla vendita internazionale di beni mobili (EKG) e delle disposizioni della Convenzione ONU sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).